Donazioni

PIU' SAI...

MENO VERSI

Art. 14 del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005,
convertito con Legge n. 80 del 12 maggio 2005

 

Con l'approvazione della legge "più dai meno versi" sono state introdotte norme fortemente agevolative, in rapporto alle precedenti disposizioni applicabili, per favorire e promuovere il Terzo Settore e le donazioni da parte di privati ai soggetti che ne fanno parte.

 

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

 

Ai sensi dell'Art.13 comma 1del D.Lgs. N° 460/97: la donazione è ammessa tramite banca o ufficio postale, secondo modalità che consentono il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Nella causale del versamento bisogna specificare che si tratta di un'erogazione libera e non di pagamento per una prestazione.

Riferimenti bancari


Progetto Con Tatto Cooperativa Sociale s.c.r.l.
IBAN : it28t0690611321000000009826
Banca Regionale Europea
Filiale Pavia-Borgo Ticino


DECRETO LEGISLATIVO N° 460/97


Art. 13 - Erogazioni liberali
 


1. Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13- bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1. nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: "i -bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonche i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro 0 di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca 0 ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria 10 svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.