Statuto
Statuto e regolamento
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
È costituita con sede nel Comune di Pavia in Via Porta Calcinara n. 11 la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata
PROGETTO CON-TATTO COOPERATIVA SOCIALE s.c.r.l.
La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministratiti e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.
Articolo 2
La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.
TITOLO II SCOPO - OGGETTO
Articolo 3
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.
La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.
La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni, La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.
Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4
Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 5
II numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.
Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei presti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.
Articolo 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:
II consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.
La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.
II domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Articolo 7
I socio dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo 6.
Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.
Articolo 8
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione.
E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.
II socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
SOCI SOWENTORI
Articolo 9
Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.
L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.
II numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori". L'esercizio dei diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.
AI recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 24 di questo statuto.
II tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.
I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".
La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".
Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
I "soci sovventori" sono obbligati;
POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Articolo 10
La cooperativa, ricorrendo le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
Articolo 11
La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione , per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.
Articolo 12
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso dei socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.
Articolo 13
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.
Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle Sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
La scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.
Articolo 14
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:
in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri soggetta inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, semprechè la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione. L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c).
La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.
Articolo 15
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.
Articolo 16
I soci receduti, deceduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 24 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base dei bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.
II diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.
Articolo 17
In caso di morte dei socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Articolo 18
I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 16 e 17. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, andranno al fondo di riserva straordinaria.
TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI
Articolo 19
In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, dall'apposito regolamento aziendale.
II regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.
Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.
Articolo 20
II regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.
Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.
Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende, o altre eventualità analoghe.
Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.
TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 21
II patrimonio della società è costituito:
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.
Articolo 22
Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:
II capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.
Articolo 23
Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza
l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
I soci sovventori possono cedere le proprie azioni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24
L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).
Le somme dell'assemblea all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.
TITOLO VII - ORGANI SOCIALI
Articolo 25
Sono organi della società:
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 26
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a
mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
II Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
Articolo 27
L'assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. l'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.
Articolo 28
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.
Articolo 29
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.
Articolo 30
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.
II socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Articolo 31
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.
il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibile, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:
Al rappresentante comune di titolari di azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L.n. 59 /1992.
La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 32
II Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. i soci sovventori, mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere
nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.
II Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.
Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la toro attività collegiale.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
II consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
II Consiglio di amministrazione è investito dei più ampli poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione
Articolo 33
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.
IL PRESIDENTE
Articolo 34
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
II Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
IL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 35
II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 36
II Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 37
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Articolo 38
In caso di cessazione della società, l'intera patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 24 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.
TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 39
Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di Pavia ad istanza della parte più diligente; il Presidente dei Tribunale di Pavia provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.
Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 40
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.
Articolo 41
Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 21, 24 e 38 sono inderogabili e devono essere osservate.
Articolo 42
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.
Articolo 1
È costituita con sede nel Comune di Pavia in Via Porta Calcinara n. 11 la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata
PROGETTO CON-TATTO COOPERATIVA SOCIALE s.c.r.l.
La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministratiti e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.
Articolo 2
La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.
TITOLO II SCOPO - OGGETTO
Articolo 3
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.
La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.
La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni, La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.
Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4
Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:
- formazione di personale insegnante, operatori in campo sociale e del volontariato;
- creazione di un coordinamento e di azioni di supporto per l'inserimento degli immigrati;
- promozione di attività per la divulgazione scientifica su tematiche attinenti le attività promosse
- organizzazione di incontri, conferenze, stage, legati all'intercultura;
- attività di accoglienza e promozione dell'integrazione per bambini e famiglie, - corsi di apprendimento della lingua italiana come seconda lingua;
- creazione di un laboratorio linguistico specifico presso una scuola cittadina;
- corsi di insegnamento apprendimento delle lingue minoritarie;
- attività di mediazione culturale; - attività ricreative;
- supporto psicologico legato a forme di disagio socio culturale e ambientale;
- supporto didattico e organizzativo in collegamento con le Direzioni Didattiche, le scuole, i Comuni e le strutture educative per l'attivazione di attività e spazi di accoglienza.
- La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:
- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attivati di collocamento"
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto
- qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
TITOLO III - SOCI
Articolo 5
II numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.
Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei presti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.
Articolo 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- per i soci cooperatori: ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a £. 200.000 (duecentomila) complessive, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, per i soci sovventori: ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a £. 1.000.000 (un milione);
- versamento della tassa di ammissione;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
-
dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
- socio cooperatore prestatore di lavoro,
- socio cooperatore volontario di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381,
- socio sovventore;
- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a £. 1.000.000 (unmilione);
- versamento della tassa di ammissione;
- alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.
La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.
II domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Articolo 7
I socio dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo 6.
- Essi sono obbligati, inoltre:al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo ventidue;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.
Articolo 8
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione.
E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.
II socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
SOCI SOWENTORI
Articolo 9
Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.
L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.
II numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori". L'esercizio dei diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.
AI recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 24 di questo statuto.
II tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.
I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".
La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".
Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
I "soci sovventori" sono obbligati;
- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno,
- dall'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Articolo 10
La cooperativa, ricorrendo le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- dall'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
Articolo 11
La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione , per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.
Articolo 12
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore.
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personalé, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali:
- può altresì recedere il socio che, in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.
Il recesso dei socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.
Articolo 13
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.
Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle Sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
La scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.
Articolo 14
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:
- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;
- può altresì essere dichiarato decaduto il socio che:
La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.
Articolo 15
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.
Articolo 16
I soci receduti, deceduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 24 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base dei bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.
II diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.
Articolo 17
In caso di morte dei socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Articolo 18
I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 16 e 17. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, andranno al fondo di riserva straordinaria.
TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI
Articolo 19
In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, dall'apposito regolamento aziendale.
II regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.
Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.
Articolo 20
II regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.
Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.
Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende, o altre eventualità analoghe.
Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.
TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 21
II patrimonio della società è costituito:
-
dal capitale sociale che è variabile e formato da:
- 1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
- 2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a L1.000.000 (lire unmilione) cadauna detenute dai soci sovventori. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperative, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate;
- dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 24;
- da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito da oneri futuri, o investimenti;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.
Articolo 22
Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:
- almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.
Articolo 23
Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza
l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
I soci sovventori possono cedere le proprie azioni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24
L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
- non meno dei ventipercento ala fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- il trepercento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;
- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile;
- all'erogazione di dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi; aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato, nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, analoga remunerazione spetta ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3o comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
Le somme dell'assemblea all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.
TITOLO VII - ORGANI SOCIALI
Articolo 25
Sono organi della società:
- l'assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 26
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a
mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
II Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
Articolo 27
L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali:
- determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dei Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori.
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.
Articolo 28
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.
Articolo 29
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.
Articolo 30
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.
II socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Articolo 31
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.
il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibile, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:
- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- sugli altri oggetti di interesse comune;
La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 32
II Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. i soci sovventori, mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere
nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.
II Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.
Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la toro attività collegiale.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
II consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
II Consiglio di amministrazione è investito dei più ampli poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e nutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- conferire procure, per singoli atti e categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci; I) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate; m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- deliberare l'estinzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
Articolo 33
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.
IL PRESIDENTE
Articolo 34
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
II Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
IL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 35
II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 36
II Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 37
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Articolo 38
In caso di cessazione della società, l'intera patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 24 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.
TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 39
Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di Pavia ad istanza della parte più diligente; il Presidente dei Tribunale di Pavia provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.
Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 40
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.
Articolo 41
Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 21, 24 e 38 sono inderogabili e devono essere osservate.
Articolo 42
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.